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Qualora il lavoratore decida di interrompere per sua volontà il rapporto di lavoro che lo lega al datore di lavoro lo stesso può rassegnare le dimissioni; per tutti coloro che sono assunti a tempo indeterminato la possibilità di interrompere il contratto di lavoro è concessa sia al lavoratore che al datore di lavoro previa comunicazione di preavviso di tale volontà come previsto dall’articolo 2118 del Codice civile. Le dimissioni avranno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza; trattandosi di una manifestazione unilaterale di volontà non occorre che le stesse siano accettate dallo stesso datore che ne dovrà prendere atto.
Sono inoltre previste alcune particolari condizioni onde evitare che le dimissioni possano essere provocate o agevolate da una ingerenza del datore di lavoro ed in qualche modo forzate da sue pressioni; in particolare nel caso di nozze qualora le dimissioni presentate nel periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze, devono essere confermate Continua a leggere: Dimissioni volontarie dal lavoro
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha introdotto un provvedimento di legge volto a regolamentare la modalità con cui i lavoratori rassegnano le dimissioni.
Questo ha lo scopo di contrastare il ricorso al lavoro irregolare e, in particolare, il fenomeno delle “lettere di dimissione in bianco” (lettere di dimissione fatte firmare al lavoratore al momento dell’assunzione). Continua a leggere: Cambiamento regole per Dimissioni volontarie

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