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	<title>Preavviso.com  - Cambiare Lavoro &#187; preavviso in caso dimissioni</title>
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	<description>Indicazioni e spunti legali per dimettersi e cambiare lavoro</description>
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		<title>Dimissioni volontarie dal lavoro</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:54:00 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[dimissioni volontarie]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[preavviso in caso dimissioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Qualora il lavoratore decida di interrompere per sua volontà il rapporto di lavoro che lo lega al datore di lavoro lo stesso può rassegnare le dimissioni; per tutti coloro che sono assunti a tempo indeterminato la possibilità di interrompere il contratto di lavoro è concessa sia al lavoratore che al datore di lavoro previa comunicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Qualora il lavoratore decida di <strong>interrompere per sua volontà il rapporto</strong> <strong>di lavoro</strong> che lo lega al datore di lavoro lo stesso può rassegnare le dimissioni; per tutti coloro che sono assunti a tempo indeterminato la possibilità di interrompere il contratto di lavoro è concessa sia al lavoratore che al datore di lavoro previa comunicazione di preavviso di tale volontà come previsto dall’articolo 2118 del Codice civile. Le dimissioni avranno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza; trattandosi di una manifestazione unilaterale  di volontà non occorre che le stesse siano accettate dallo stesso datore che ne dovrà prendere atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono inoltre previste alcune particolari condizioni onde evitare che le dimissioni possano essere provocate o agevolate da una ingerenza del datore di lavoro ed in qualche modo forzate da sue pressioni; in particolare <strong>nel caso di nozze</strong> qualora le dimissioni presentate nel periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze, devono essere confermate<span id="more-27"></span> entro un mese all’Ufficio provinciale del lavoro, altrimenti sono nulle; in caso di <strong>maternità</strong> se le dimissioni sono presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino), occorre la convalida del servizio ispettivo territoriale del ministero del lavoro.</p>
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		<title>Cambiamento regole per Dimissioni volontarie</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dimissioni volontarie]]></category>
		<category><![CDATA[preavviso in caso dimissioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha introdotto un provvedimento di legge volto a regolamentare la modalità con cui i lavoratori rassegnano le dimissioni. Questo ha lo scopo di contrastare il ricorso al lavoro irregolare e, in particolare, il fenomeno delle &#8220;lettere di dimissione in bianco&#8221; (lettere di dimissione fatte firmare al lavoratore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il<strong> Ministero del Lavoro</strong> e della Previdenza Sociale ha introdotto un provvedimento di legge volto a regolamentare la modalità con cui i lavoratori <strong>rassegnano le dimissioni</strong>.</p>
<p>Questo ha lo scopo di contrastare il ricorso al lavoro irregolare e, in particolare, il fenomeno delle &#8220;lettere di dimissione in bianco&#8221; (lettere di dimissione fatte firmare al lavoratore al momento dell’assunzione).<span id="more-3"></span></p>
<p>Il provvedimento si applica a coloro che hanno rassegnato le proprie dimissioni <strong>dopo il 5 marzo 2008</strong> e prevede la compilazione on line del &#8220;<strong>Modulo di Dimissioni Volontarie</strong>&#8221; effettuata dal dimissionario (per poter accedere al servizio è necessario effettuare la registrazione al sito del Ministero) oppure tramite il supporto di alcuni soggetti intermediari: Direzioni Regionali del Lavoro, Direzioni Provinciali del Lavoro, Centri per l&#8217;Impiego, Comuni, Ispettorato Regione della Sicilia, Ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano.</p>
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